Art.1 – DENOMINAZIONE e DURATA
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’ ASSOCIAZIONE CULTURALE TURISMO ARTE SPETTACOLO (ACTAS), associazione senza fine di lucro. In seguito chiamata Associazione.
La sua durata è illimitata
Art.2 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in TUSCANIA Via CAVOUR 48.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 – SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE
L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione intende perseguire la seguente finalità:
” Favorire tutte e le competenze e le iniziative tese alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell’ambiente naturale, del paesaggio, delle tradizioni ippiche, delle tipicità artigianali ed artistiche, del patrimonio archeologico, storico, artistico, monumentale del territorio;
” Rendere operativi i principi attraverso la promozione di ricerche, di servizi, di attività, di studi, di eventi divulgativi;
” Contribuire alla formazione e all’educazione dei giovani che si impegnano nella realtà sociale del territorio e in coerenza con i principi sopra riportati.
Per il raggiungimento della finalità sancita in Statuto, l’Associazione si propone di:
” Promuovere, in qualunque sede iniziative di carattere scientifico, amministrativo, giuridico, culturale ed economico, attraverso l’organizzazione di convegni, mostre, incontri di base, dibattiti, manifestazioni in genere, corsi di aggiornamento specializzati, costituzione di commissioni ad hoc per congressi, per la pubblicazione di periodici, preparazione di materiale specializzato, organizzazione di studi di collaborazione con altri organismi nazionali ed esteri, organizzazione di manifestazioni culturali con presupposti di collaborazioni in forme gemellari;
” Promuovere l’attività turistica nel territorio di Tuscanica anche creando e/o gestendo punti di accoglienza e di informazione per i turisti;
” Organizzare e gestire attività culturali e di spettacolo;
“ Istituire festival, sagre, mostre e mercatini di artigianato, antiquariato, collezionismo, enogastronomia;
” Organizzare e gestire attività connesse alla salvaguardia di aree archeologiche, ambientali, monumentali e di interesse storico-artistico nel territorio;
” Realizzare ricerche di mercato;
” Realizzare pubblicazioni di interesse culturale;
” Svolgere corsi di formazioni professionali con qualsiasi organo e/o istituzione regionale, nazionale e comunitaria che li promuova, collaborando con organismi pubblici o privati;
” Organizzare e gestire la manutenzione dei percorsi viari e delle strutture di contenimento della riserva naturale sita nel territorio di Tuscania; curare nella stessa, la creazione di percorsi attrezzati e di aree di sosta e ristoro, la pulizia ed il rimboschimento, la guardiania ecc…;
” Curare il servizio di assistenza per le visite guidate e le escursioni dei turisti;
“ Gestire parchi e giardini pubblici e privati di interesse storico, turistico e ludico;
“ Prendere in gestione spazi, location, teatri o giardini per attività culturali e di spettacolo;
” Promuovere prodotti alimentari tipici e l’agricoltura di qualità nel territorio di Tuscania.
“ Promuovere l’artigianato locale;
L’Associazione può comunque compiere qualunque altra opera, non elencata sopra, atta al raggiungimento degli obiettivi sociali.
Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 – I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell’Associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono tre categorie di Soci:
– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale annuale.
–Soci onorari: coloro che sono ritenuti tali dal Consiglio Direttivo perché hanno svolto incarichi, preso o elaborato iniziative ed attività di rilevanza a favore dell’Associazione o della comunità.
Il riconoscimento è permanente e dà diritto ad assistere, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Comporta l’esonero dal versamento della quota annuale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Coloro che intendono diventare Soci devono inoltrare apposita domanda indirizzata al Presidente dell’Associazione, il quale porterà tale richiesta al primo Consiglio Direttivo per l’ammissione o il rigetto.
La domanda deve essere sottoscritta da un Socio presentatore.
La decisione di ammissione/rigetto sarà comunicata dal Presidente all’interessato per posta, per posta elettronica, telefonicamente o per comunicazione verbale. In caso di rigetto la comunicazione potrà essere data solamente per iscritto, anche per email.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai Soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI
I Soci maggiorenni hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente.
L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese autorizzate dal Presidente ed effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Art. 6 – DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il Socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6, per il mancato pagamento della quota sociale annuale entro i tempi previsti dall’Assemblea o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al Socio interessato, e deve contenere le motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.
L’ esclusione sarà ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile.
I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8 – GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
– L’Assemblea dei soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
– Il Collegio dei Revisori dei conti;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci fondatori, effettivi ed onorari. E’ convocata mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza ovvero consegnato a mano.
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima;
. In sostituzione della lettera possono essere utilizzati messaggi sms o e-mail da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La comunicazione di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno: entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e entro il 30 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo;
è presieduta dal Presidente stesso o in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi è l’Assemblea stessa che nomina il Presidente dell’Assemblea
Deve essere convocata
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno la metà dei soci.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ma con almeno due ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
L’Assemblea ordinaria
a) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti.
b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
d) fissa annualmente l’importo ed i tempi per il rinnovo della quota sociale di adesione;
e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
f) approva il programma annuale dell’associazione;
- g) ratifica lo spostamento della sede sociale deciso e/o eseguito dal Consiglio Direttivo.
- h) ratifica la nomina dei soci a membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti cooptati a seguito di dimissioni o decadenza dei membri titolari.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non sono ammesse le deleghe.
L’assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da sette membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da quattro membri del Consiglio Direttivo stesso.
La convocazione del Consiglio può essere fatta per lettera, fax, e-mail, sms ed anche verbalmente almeno tre giorni prima della riunione.
In caso di estrema urgenza la comunicazione di convocazione può essere fatta il giorno stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il membro del Consiglio Direttivo che è assente ingiustificato per tre riunioni consecutive decade automaticamente.
Il Consiglio Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.
- Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
7. Nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente,un Vicepresidente ed il Tesoriere.
- Nomina tra i Soci i membri del Consiglio stesso, dei Collegi dei Revisori che hanno dato le dimissioni o che sono decaduti dai propri incarichi. Le nomine dei Soci cooptati devono essere ratificati dall’Assemblea nella sua prima riunione utile e durano in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il dimissionario / decaduto.
- Può nominare su proposta del Presidente, anche tra i Soci che non ricoprono cariche sociali, i responsabili di specifici settori per l’organizzazione di eventi.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’intero Comitato decade e occorre indire una Assemblea per la rielezione dello stesso.
Art. 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Il Presidente nomina il Segretario nell’ambito del Consiglio Direttivo o, su delega del Consiglio Direttivo stesso, scegliendo un Socio che non ricopre cariche all’interno dell’Associazione. In questo caso la nomina del Segretario deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La vigilanza sull’attività amministrativa dell’Associazione è demandata ad un collegio di 3 Revisori nominati per il quadriennio dall’Assemblea contemporaneamente alla nomina del Consiglio Direttivo.
Nella loro prima riunione i Revisori nomineranno nel proprio ambito il Presidente del Collegio.
Compito del Collegio è anche esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo. Detto parere sarà allegato al bilancio stesso.
Art. 13 – I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
– dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea;
– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
– da iniziative promozionali.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse per aver vincolato i fondi stessi.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Art. 14 – BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti ed approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea Ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea Ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto, entro il 30 dicembre dell’anno precedente cui si riferisce il bilancio.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 15 – MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei Soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.